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ANIMALI E CONDOMINIO di Ilaria Innocenti
fonte: LAV ONLUS 2008 - Settore Cani e Gatti a cura di M. Fieno
1. GENERALITA' 2. PRIMA COSA: UNA SCELTA CONSAPEVOLE 7. IN PARTICOLARE SUI GATTI DI COLONIE 8. SENTENZE RIGUARDO ANIMALI DOMESTICI IN CONDOMINIO
1. ANIMALI E CONDOMINIO I contenziosi tra condomini pullulano di animali accusati di sporcare gli spazi comuni, di abbaiare, di portare malattie, di infastidire altri animali e di altre attività nocive. Molto spesso si tratta di esagerazioni frutto di acredini tra umani, in cui gli animali hanno pochissima responsabilità e ne fanno tuttavia le spese. Ma è possibile proibire la presenza di animali nei condomini? No, solo in rarissimi casi il giudice e l'AutoritàSanitaria possono imporre l'allontanamento. Esclusivamente nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto, o della locazione, sia menzionata l'esistenza di un regolamento del tipo contrattuale con esplicito divieto di detenere animali (per avere efficacia vincolante il regolamento deve essere menzionato ed accettato negli atti di acquisto o di locazione) esso sarà infatti vincolante. Come è stabilito dalla Corte di Cassazione ( sez. II civile) con sentenza n. 12028 del 04/12/1993 "in tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti limitare importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato appartenenti ad essi in maniera esclusiva". La detenzione di animali in un condominio dunque vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento e l'assemblea condominiale non può impedirne il possesso neanche se vota a maggioranza. Una simile delibera risulterebbe illegittima sia ai sensi dell'art.1138 del Codice Civile, secondo il quale le norme contenute in un regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della propria proprietà esclusiva - sia per evitare il contrasto con la legge nazionale sul randagismo 281/91, la quale, invece, la tutela degli animali d'affezione e ne sancisce l'abbandono. Chi vive con gli animali o è intenzionato a circondarsi della loro presenza è necessario dunque che faccia attenzione, al momento dell'acquisto di un immobile o della stipulazione di un contratto di affitto, affinché il regolamento condominiale non lo obblighi contrattualmente a privarsi della loro compagnia. Per quanto riguarda l'uso di ascensore o delle scale del condominio considerate "parti comuni" ( art 1117 del codice civile), tale diritto, a meno di non aver sottoscritto un regolamento di origine ed efficacia contrattuale che ci vieti di accogliere animali nella propria abitazione, non può essere menomato dal regolamento. E neppure una decisione autonoma dell'amministratore di istituire divieti in parti comuni dell'edificio può considerarsi valida. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui ( art. 635 c.p. "danneggiamento", art. 639 c.p. "deturpazione" o imbrattamento di cose altrui"). E' quindi importante educare il proprio animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.
2. PRIMA COSA, UNA SCELTA CONSAPEVOLE Ogni animale deve essere trattato con rispetto e questo si realizza anche non obbligandolo a vivere in condizioni innaturali. Nella scelta dell'amico non umano con cui condividere le mura domestiche occorrerà tenere conto che ci sono specie di animali con particolari esigenze la cui frustrazione provoca loro un grave stato di disagio e sofferenza. Ciò vale in particolare per gli animali esotici e per tutti gli uccelli. Se rispettiamo i nostri amici non umani dobbiamo resistere al desiderio di imprigionare nelle nostre case animali che soffrono la privazione della libertà e del loro ambiente naturale, e dare accoglienza solo a quelli cui si è certi di soddisfare le necessità rispettandone le caratteristiche etologiche. Solo così la scelta dell'animale con cui decideremo di condividere l'appartamento e la nostra vita sarà davvero consapevole e responsabile.
3. UNA CIVILE CONVIVENZA Le regole della civile convivenza impongono di adottare accorgimenti tali da evitare il disturbo agli altri condomini e di osservare corrette norme igieniche. Quando si condivide la propria abitazione con un animale è necessario rispettare le sue esigenze, curarlo, pulirlo adeguatamente per garantirne il benessere psico-fisico e per un migliore rapporto con i condomini. Punto fondamentale del comportamento per chi vive con un cane è la raccolta delle deiezioni. Per ovvie ragioni di civiltà e rispetto è indispensabile inoltre insegnargli a non danneggiare le parti comuni.
4. I PROPRI DIRITTI Non si può vietare a chi abita in condominio di vivere con un animale solo perchè la sua presenza non è gradita: chi agisce in giudizio deve dimostrare che l'animale turba la quiete o compromette l'igiene della collettività! Così stabilisce una importante sentenza della Procura di Campobasso del 12 maggio 1990. Disturbo ed immissioni ( odore del pelo, bisogni fisiologici) non sono lecite solo se per intensità e frequenza provocano insofferenza e causano disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione. Non bisogna lasciarsi intimorire dall'intolleranza dei vicini e dai loro tentativi di fare allontanare il cane o gatto. I casi in cui il Giudice o l'Autorità Sanitaria possono imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e possono verificarsi solo quando vi siano comprovati motivi di ordine igienico - sanitario o a causa di un eccessiva concentrazione di animali in uno spazio abitativo. Per una convivenza gradevole e lunga è buona norma non circondarsi di un gruppo di amici non umani così numerosi da non permetterne la corretta gestione in termini di pulizia e cura.
5. SE IL CANE ABBAIA L'abbaiare non può essere considerato un disturbo alla quiete ( ex art. 659 c.p.) fino a quando le lamentele non vengono fatte da un gruppo indeterminato di persone. Una sentenza ( Corte di Cassazione 1349 del 06/03/2000) ha stabilito che " se gli ululati non disturbano una pluralità di persone, ma ad averne fastidio è il vicino di casa, è inutile querelare il padrone per disturbo alla quiete pubblica in quanto il disturbo non coinvolge che un solo nucleo familiare". Abbaiare è un diritto esistenziale: lo ha stabilito il Giudice di Pace di Rovereto in una sentenza emessa a seguito di una richiesta di risarcimento inoltrata da un uomo nei confronti del suo vicino di casa con due dobermann. Lo stesso giudice ha dichiarato lesivo dei diritti dell'animale l'uso dei collari anti-abbaio ( collari a pile che emettono suoni ad alta frequenza quando il cane abbaia, facendogli abbassare il volume). Ma, anche se abbaiare è un diritto esistenziale ed un modo per comunicare con gli umani e altri animali, occorre non dimenticare come l'insistente abbaiare del cane in nostra assenza potrebbe nascondere un profondo disagio o addirittura un comportamento patologico come stress da ansia da separazione. E' necessario quindi non sottovalutare i segnali che ci giungono dall'animale e nel caso siano indice di un equilibrio psico-fisico compromesso, aiutarlo a recuperare la serenità.
6. IN CASO DI MINACCE Se un condominio o un vicino rivelasse l'intenzione di nuocere al cane o al gatto, anche se non di proprietà, o di manifestare propopositi di avvelenamento è possibile presentare una denuncia - querela alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato per "minaccia" ex art. 612 c.p. che punisce a querela della persona offesa "chiunque minacci ad altri un danno ingiusto", in relazione all'art. 544-bis del codice penale ( uccisione di animali).
7. IN PARTICOLARE SUI GATTI DI COLONIE Nessuna norma di legge, nè statale nè regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici. o privati in cui trovano rifugio. I gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti. Ai sensi dell'art 544-ter c.p. il maltrattamento è perseguito penalmente con la reclusione da tre mesi ad un annoo con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro mentre l'uccisione ( art 544-bis c.p.) è punita con la reclusione da tre a diciotto mesi. Per promuovere una convivenza corretta con la colonia, chi se ne prende cura deve prestare la propria opera in maniera consapevole nell'assoluto rispetto di luoghi e persone, cercando di recare il minor disturbo possibile ed il maggior decoro possibile. Ciò si realizza anche somministrando il cibo ad orari definiti senza lasciare contenitori e carte a terra.
8. SENTENZE RIGUARDO ANIMALI DOMESTICI IN CONDOMINIO Di seguito alcune delle sentenze che ne permettono la custodia: Pretura di Campobasso Sentenza 12 maggio 1990, Tribunale di Piacenza Sez. II 10 apr 1990 n 231, Sentenza Cass. Civile Sez. II 4 dic 1993, n. 12028, Sentenza Cass Pen. Sez. I del 09 dic 1999 n. 1109, Sentenza della Cass. Pen. Sez.I del 06 marzo 2000 n. 1394.
"E' inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà e quindi giuridicamente nullo. L'Assemblea condominiale non può pertanto deliberarlo" Sentenza della Sezione della Cassazione n. 899 del 24 marzo 1972.
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene" Pretura Civile di Campobasso Sentenza 12 maggio 1990.
"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire i limiti ( oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva salvo (.....) pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la leggittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni." Tribunale Civile di Piacenza Sez. II 10 aprile 1990, n 231
"In tema di condominio di edifici il divieto di detenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni alle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicchè in difetto di un approvazione unanime le disposizione anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con voto favorevole alla relativa approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipicidi per se inidonei ai sensi dell' art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà." Cassazione Civile Sez. II 4 dicembre 1993 n. 120228.
"E' necessario, per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 I comma del Codice Penale ( disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamenti ed i rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorchè non tutte siano state poi disturbate [...] è necessario che i rumori siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Cassazione Penale Sez. I, 09 dicembre 1999 n1109.
"Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino il fatto non sussiste. Perchè vi sia reato è necessario che i rumori siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Cassazione Penale Sez. I, 6 marzo 2000, n 1394. |